FAQ - Domande e Risposte

Quesiti comuni riguardanti la vita da studente. Risposte a cura dell'Ufficio Segreterie Studenti.

Argomento: Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno

Chi sono i destinatari dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno?

Risposta: Come riportato all’articolo 2 del bando:
Alla selezione sono ammessi:

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA:
- coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno conseguita entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione.
Costituiscono, pertanto, requisito di accesso le abilitazioni conseguite, a qualsiasi titolo, come da elenco seguente:
- Diploma magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’a.s. 2001/02;
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- SSIS;
- TFA;
- PAS;
- COBASLID;
- Diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento dell’Educazione musicale o dello Strumento;
- Diploma di Didattica della Musica (Legge n. 268/2002);
- Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al D.D.G. n. 82/2012;
- Concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 82/2012 (esclusivamente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro);
- Concorso per titoli ed esami indetto con Decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020;
- Sessioni riservate di abilitazione (D.M. n. 85/2005, D.M. n. 21/2005, D.M. n. 100/2004; O.M. n. 153/1999, O.M. n. 33/2000, O.M. n. 3/2001, etc.);
- Titoli professionali conseguiti all’estero e riconosciuti abilitanti all’insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione.

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN ALTERNATIVA ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO:
Sono ammessi alla selezione:
- coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59 , nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal D.P.R. n. 19/2016 come integrato dal D.M. n. 259/2017.
- coloro che sono in possesso del diploma ITP (Insegnante Tecnico Pratico) coerente con le classi di concorso vigenti di cui alla tabella B del D.P.R. n. 19 del 14.02.2016 come aggiornata/integrata dalla tabella A del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017.

Sono altresì ammessi con riserva coloro che avendo conseguito il titolo abilitante all’estero abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione entro la data termine per la presentazione delle istanze alla presente procedura selettiva.
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane, ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ Ateneo di cui all’art. 4 del bando .

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