Dall'ex art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449:
Le università [...], nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca [...] Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca [...]
Per lo sviluppo delle attività di ricerca l'Ateneo, sulla base di un proprio regolamento, conferisce tramite concorso incarichi retribuiti generalmente della durata di 12 mesi rinnovabili secondo determinate condizioni.

