Ai sensi del D.M. nr. 249 del 10 settembre 2010 il percorso formativo, per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore di primo e secondo grado, prevede un corso di Laurea Magistrale biennale a numero programmato, ed un successivo anno di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a numero chiuso.
Il Tirocinio Formativo Attivo consiste in un corso di preparazione all'insegnamento, di durata annuale, riservato ai soggetti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale di cui sopra. A conclusione del Tirocinio Formativo Attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado in una delle classi di abilitazione previste dagli appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività
La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria.
Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento, che ne costituisce parte integrante, superato il quale si procederà al rilascio del relativo diploma.
Ai sensi dell'art.15 del D.M. 249/2010 coloro i quali siano già in possesso della Laurea Magistrale, della Laurea Specialistica o di quella conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo (TFA).
Quindi, sia pure in via transitoria, in attesa dell'attivazione delle nuove lauree magistrali di cui all' art.4 del D.M. 249/2010, i candidati già in possesso di quei titoli che consentivano l'accesso alle SSIS potranno conseguire l'abilitazione mediante il compimento del solo TFA.
Più precisamente, ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, possono partecipare alle prove di accesso ai TFA coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare che sarà fissata, a livello nazionale, con decreto direttoriale della Direzione Generale del MIUR:
I candidati devono altresì essere in possesso, alla data di scadenza delle iscrizioni che sarà fissata dal decreto direttoriale, degli esami o dei crediti formativi universitari che danno titolo all'insegnamento nelle rispettive classi di concorso. Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del D.M. 249/2010 ("congelati SSIS"), ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
La prova di accesso ai TFA consisterà in
Le prove di accesso avranno per oggetto i programmi di cui al Decreto della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, e successive modificazione ed integrazioni. Saranno valutati anche titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate dall'Allegato A del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 al quale si rimanda per più dettagliate informazioni sulle prove di accesso.
Ufficio Esami di Stato, Dottorati, Master, TFA
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