r\valucomp2003/IVsessione/indizioneelezioni

 

Decreto n. 442

 

Area Risorse Umane

 

Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale

 

IL RETTORE

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto 14 aprile 1994, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.4.1994, n. 95 – Serie Generale – e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 26 febbraio 1999;

VISTA l’intesa tra il M.I.U.R. e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione degli adempimenti connessi all’applicazione della predetta legge n. 210/98;

VISTA la Legge 30 luglio 1999 n. 256;

VISTA la Legge n. 370 del 19 ottobre 1999;

VISTO il D.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000;

VISTO il D.M. del 4 ottobre 2000;

VISTA la nota M.I.U.R. del 17 ottobre 2003, prot. n. 3318/SEGR/04;

RITENUTO necessario regolamentare l’indizione della quarta tornata elettorale 2003, finalizzata all’individuazione dei componenti le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi del D.P.R. n. 117/2000 e di disciplinarne le relative modalità organizzative;

 

D E C R E T A

 

Art. 1

Indizione delle elezioni

 

Sono indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa – IV sessione di voto 2003 – suppletive I e III sessione 2003 - attivate ai sensi del D.P.R. n. 117/2000.

Lo svolgimento delle votazioni avverrà con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicureranno l’accertamento dell’identità dell’avente diritto e la segretezza del voto.

             

Art. 2

Periodo e sede di svolgimento delle procedure di votazione

 

1 Le votazioni sono indette nel periodo compreso tra lunedì 26 gennaio 2004, alle ore 8.30 e mercoledi 04 febbraio 2004, alle ore 19.30.

   Il seggio elettorale, ubicato presso la Sala del Senato Accademico, presso il Rettorato di questa Università, Corso Canalgrande, 45 – Modena,  resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni 26, 27 e 28 gennaio 2004.

2. Le operazioni di scrutinio saranno effettuate il giorno 05 febbraio 2004 a partire dalle ore 9.00.

 

Art. 3

Elettorato attivo

 

1.      Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 117/2000, l’elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo ai professori ordinari e associati ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto dei bandi.

2.      Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

 

Art. 4

Elettorato passivo

 

1.      Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. n. 117/2000, l’elettorato passivo è attribuito, secondo la normativa vigente e con le limitazioni di cui al successivo comma 2.

2.      Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario ed i professori associati che hanno conseguito la conferma, nonchè i ricercatori confermati, appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto dei bandi.

3.      I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:

a)      per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la Facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la Facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;

b)      per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;

c)      per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.

4.      I componenti di cui al comma 3 sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, fra i professori e ricercatori non in servizio presso l’Ateneo che ha emanato il bando, dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati.

A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza.

A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

 

Art. 5

Elenchi relativi all’elettorato attivo e passivo provvisori

 

1.      Gli elenchi relativi agli elettorati attivo e passivo provvisori saranno affissi presso l’Albo Ufficiale di Ateneo e presso gli Albi di Facoltà il giorno 22 dicembre 2003.

2.      Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 11, del D.P.R. n. 117/2000, gli interessati possono presentare istanze di opposizione agli elenchi dell’elettorato attivo e passivo provvisori fino al 10 gennaio 2004.

Le istanze di opposizione, debitamente motivate, dovranno essere indirizzate al Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

3.      Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 11 del D.P.R. n. 117/2000 il Ministro deciderà in via definitiva, in merito alle opposizioni presentate, nel periodo compreso fra il 12 ed il 17 gennaio 2004. Eventuali modifiche dell’elettorato attivo e passivo provvisorio, conseguenti alle decisioni assunte, saranno comunicate, per opportuna conoscenza e competenza, ai presentatori delle richieste.

 

Art. 6

Elenchi relativi all’elettorato attivo e passivo definitivi

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. n. 117/2000, l’elettorato attivo e passivo definitivo delle procedure di votazione sarà pubblicato presso l’Albo Ufficiale di Ateneo e presso gli Albi di Facoltà nel periodo compreso fra il 19 gennaio ed il 04 febbraio  2004.

 

Art. 7

Composizione del seggio elettorale

 

Con apposito decreto rettorale si provvederà alla costituzione del seggio elettorale di Ateneo al quale spetterà la direzione ed il controllo delle operazioni di voto di cui al presente provvedimento.

 

Art. 8

Pubblicità dei risultati delle elezioni

 

Il Rettore, concluse le operazioni elettorali nei termini di cui all’art. 2, comma 2, pubblicizzerà entro il 06 febbraio 2004, mediante affissione presso l’Albo Ufficiale di Ateneo, l’elenco degli eletti nelle singole procedure valutative comparative.

 

 

Art. 9

Elezioni suppletive

 

Qualora il numero degli eletti per ruolo, fascia e per settore scientifico-disciplinare non risulti sufficiente alla composizione delle singole commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa, il Rettore, d’intesa con il M.I.U.R., provvederà all’indizione di procedure elettorali suppletive.

 

Art. 10

Disposizioni di rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio a quanto stabilito nel D.P.R. n. 117/2000 e nelle note ministeriali esplicative ed attuative emanate in merito.

 

Art. 11

Pubblic ità

 

Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e sarà liberamente accessibile sul sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia all’indirizzo http://www.unimore.it

 

 

Modena, 11 dicembre 2003

IL RETTORE

 

 (Prof. Gian Carlo Pellacani)