Statuto di Ateneo
TITOLO V - Norme finali e transitorie
Art. 46 - Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
- Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è
necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel calcolo della maggioranza non
si computano coloro che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti
non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo
riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
- I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
- Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui è richiesto il parere di un organo
collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l’organo richiedente può
prescindere dal parere stesso, ovvero può reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore
termine.
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