Statuto di Ateneo
TITOLO III - Strutture dell'Università
Art. 31 - Giunta di Dipartimento
- La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e
decisorie nei limiti della delega conferitale.
- La composizione della Giunta di Dipartimento, ove istituita, ed il suo funzionamento sono
disciplinati dal Regolamento di Dipartimento. Fanno parte della Giunta di Dipartimento:
il Direttore;
il Vicedirettore;
una rappresentanza del personale docente e ricercatore, del personale tecnico/amministrativo e degli
studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. Alla Giunta di Dipartimento partecipa senza
diritto di voto il responsabile amministrativo.
- La Giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente
una sola volta.
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