Statuto di Ateneo
TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo
Art. 20 - Consulta del Personale tecnico-amministrativo
- La Consulta del Personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive e propositive relativamente
all’organizzazione amministrativa dell’Ateneo e alle questioni riguardanti il personale tecnicoamministrativo,
nel rispetto della sfera di autonomia e di responsabilità che la legge ed il
presente statuto attribuiscono al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione.
- La Consulta del Personale tecnico-amministrativo:
- esprime parere agli organi competenti sul piano triennale di programmazione dell’Ateneo
per quanto riguarda l’organizzazione amministrativa e dei servizi;
- esprime parere agli organi competenti sulla programmazione triennale della dotazione
organica relativa al personale tecnico amministrativo;
- esprime parere agli organi competenti sul Regolamento Generale di Ateneo nelle parti che
riguardano il personale tecnico-amministrativo;
- formula proposte agli organi competenti per quanto riguarda l’organizzazione tecnica,
amministrativa e dei servizi;
- esprime pareri e può formulare proposte agli organi competenti in merito ai piani di
formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo;
- esprime parere agli organi competenti sui regolamenti di Ateneo relativi al personale
tecnico-amministrativo;
- formula proposte ed esprime parere agli organi competenti sui criteri di utilizzo dei fondi
per I premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione
nazionale e decentrata;
- formula proposte di modifica dello Statuto ed esprime parere sui progetti di revisione dello
stesso;
- esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti o dalla
Legge.
- La composizione della Consulta del Personale tecnico-amministrativo deve tenere conto della
necessità di rappresentare in modo adeguato il personale della struttura centrale e delle strutture
decentrate e le differenziazioni organizzative e professionali del personale tecnicoamministrativo.
Le modalità elettive di costituzione della Consulta del Personale tecnicoamministrativo,
la composizione e il funzionamento sono disciplinate dal Regolamento
Generale di Ateneo. Almeno un terzo dei suoi componenti deve appartenere ad una delle due
sedi. La Consulta dura in carica tre anni ed è nominata con Decreto del Rettore.
« Art. 19 | Art. 20 | Art. 21 »