Statuto di Ateneo
TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo
Art. 18 - Collegio di Disciplina
- Il Collegio di Disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori
ordinari, associati e ai ricercatori. Il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del
giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione all’organo non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
- Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre
ricercatori a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in
regime di tempo pieno.
- Il Collegio di disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al suo interno il Presidente, che
ne coordina l’attività.
- I procedimenti relativi ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori sono di
competenza della sezione del Collegio composta, rispettivamente, dai tre professori ordinari,
dai tre professori associati e dai tre ricercatori; ciascuna sezione designa al proprio interno il
presidente relativamente a quello specifico procedimento.
- Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nove membri
effettivi e nove supplenti. Il mandato dei componenti del Collegio di Disciplina è di quattro
anni e non è consecutivamente rinnovabile.
- Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo
all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del
Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n
1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di
Disciplina formulando motivata proposta. E’ in ogni caso fatta salva per il Rettore la facoltà di
cui all’art. 10, comma 1, lettera g), in fine del presente Statuto.
- Il Collegio di Disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il
ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia,
entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla
rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e
trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per la assunzione delle conseguenti
deliberazioni.
- Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la
rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del
procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
- Il Collegio di Disciplina può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione dal
servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di
particolare gravità. Il Collegio di Disciplina può, altresì, proporre al Consiglio di
Amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per
violazioni particolarmente gravi dei doveri d’ufficio. In questi casi il Collegio di Disciplina
propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.
- Il regolamento interno del Collegio di Disciplina è approvato dal Senato Accademico, sentito il
Consiglio di Amministrazione.
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