Statuto di Ateneo
TITOLO V - Norme finali e transitorie
Art. 47 - Esenzione dall'attivitā didattica
- Il Rettore, il ProRettore vicario, il ProRettore di Reggio Emilia, i presidenti delle Scuole di
Ateneo, i Direttori di Dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta,
dall'attivitā didattica, per tutta la durata della loro carica. L'esenzione parziale č deliberata dal
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
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